Normativa C.B.

ttività di C.B Banda cittadina: uso libero ed amatoriale art. 145

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    1. Le comunicazioni in “banda cittadina” di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p) sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

    2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

    3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:

    a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;

    b) indicazione della sede dell’impianto;

    c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;

    d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

    4. Alla dichiarazione sono allegate:

    a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato n.25;

    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

    5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

    Contributi: Allegato n. 25-art. 36 Attività in banda cittadina (art. 36)

    Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.



    LICENZA Citizen Band


    Il baracchino è un apparecchio radio ricetrasmittente, solitamente usato a bordo di autoveicoli per scopo dilettantistico, quindi non professionale, e utilizzabile in un raggio d'azione medio-corto.

    Comunemente viene chiamato anche CB, sigla derivata dall'inglese citizen band (banda cittadina).

    Il ricetrasmettitore è molto usato anche a bordo di autocaravan, perché risulta essere molto utile in caso di viaggio con più equipaggi, così da permettere un continuo contatto tra gli occupanti degli stessi.

    Purtroppo, non tutti ne fanno un uso consentito. Infatti, per aumentare la potenza del proprio CB, molti installano amplificatori in modo che possano trasmettere per un raggio superiore al consentitodalla norma. Questi amplificatori, detti in gergo stufette o segretarie, sono proibiti dalle vigenti leggi in materia che non consentono l'uso di apparati radio con potenza superiore ai 4 Watt.



    CANONE ANNUALE 20XX


    ll canone per le apparecchiature CB relativo ad ogni anno solare è di euro 12,00 da pagarsi entro il 31 Gennaio.

    Tale importo va versato sul conto corrente postale n. (chiedere alla direzione compartimentale di appartenenza) intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di XXXXXXX. Causale: Contributo per Vigilanza e Controllo Anno 20XX

    In caso di ritardato pagamento del canone annuale CB nessuna penale è dovuta.

    COME INIZIARE O RINNOVARE L’ATTIVITA’ CB

    Dall'entrata in vigore della legge 537/93 (Legge finanziaria) sono state apportate delle modifiche allaprocedura concessionaria delle PP.TT.

    Infatti, adesso, è il Ministero delle Comunicazioni l'Ente gestore delle radiofrequenze.

    Art. 2 punto 10 legge 537/93

    In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1. giugno 1939, n° 1089, 29 giugno 1939, n° 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n° 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n°431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senzal'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinata, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".

    Quindi, la concessione (atto di consenso o autorizzazione) si intende sostituita da una denuncia di inizio attività da presentare o inviare alla pubblica amministrazione competente (in questo caso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale della zona di competenza). E’ stato evidenziato sopra le parole presentare o inviare perchè è possibile espletare questa pratica anche per posta raccomandata con ricevuta di ritorno senza recarsi a reperire documentazioni o presentarsi agli sportelli a fare richiesta perchè, come dice la legge, spetta all’Amministrazione competente il compito di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dice anche che nel caso essi non sussistano, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, deve disporre, con motivato provvedimento da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività quindi, dal momento della denuncia, si intende iniziata la regolare attività.

    Non è previsto che sia inviato dall'amministrazione all'interessato nessuna autorizzazione o comunicazione tranne l'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività pertanto la fotocopia della denuncia e della documentazione riguardante l'avvenuto pagamento e la ricevuta di ritorno per attestare il ricevimento della raccomandata da parte della Pubblica Amministrazione costituiscono documentazione valida e legale. Si consiglia vivamente di tenere a portata di mano una copia della legge da presentare nell’eventualità di controlli stradali da parte dell’Escopost o della Guardia di Finanza qualora vi sia un'errata interpretazione della legge e che loro si aspettino come documentazione un'autorizzazione o una concessione che l'Ispettorato Territoriale non ha più il potere di dare. Per maggiori chiarimenti, si riporta una parte della circolare n. 27645 del 7/8/98 a cui è possibile far riferimento:

    L'art. 403 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che i titolari di concessioni rilasciate ai sensi del medesimo decreto presidenziale non sono tenuti a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ed alle articolazioni del ministero la detenzione degli apparecchi radiotrasmittenti oggetto della concessione stessa.

    La norma, per quanto riguarda gli apparati contemplati dall'art. 334 del ripetuto decreto, dopo la pronuncia della sentenza n. 1030/88 della Corte costituzionale che ha mutato la qualificazione giuridica del provvedimento necessario per l'esercizio di tali apparati da concessione in autorizzazione, va letta nel senso che non sono tenuti alla denuncia di detenzione anche i titolari di quel tipo di autorizzazione.

    Pertanto, l'intervenuta denuncia di inizio di esercizio dell'apparato oggetto della presente effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cui consegue una autorizzazione per legge, esime i detentori dell'apparato stesso dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 403 di cui sopra è detto.

    Con l'occasione, si ritiene di confermare che la denuncia di inizio di attività non è soggetta ad autentica di firma anche quando la denuncia stessa non è resa di fronte al soggetto destinato a riceverla. Ciò in relazione alle recenti disposizioni sullo snellimento della attività amministrativa (legge 15 maggio 1997, n. 127) e soprattutto alla circostanza che la denuncia non è fonte di amministrazione attiva.

    Si ravvisa l’opportunità che l’orientamento espresso con la presente venga comunicato ai coesistenti organidella specialità di polizia interessata alla tutela delle telecomunicazioni.

    In relazione alla circolare sopra, gli apparati radioelettrici riportati nella denuncia di inizio attività non sonosoggetti a denuncia di possesso alle Pubbliche Autorità. Lo sono invece quegli apparati che non figurano in tale denuncia anche se essi non sono operativi o vengono tenuti come scorta in caso di bisogno.

    Per maggiori informazioni contattare il Ministero delle Comunicazioni al sito www.comunicazioni.it
     
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